COMUNE DI CAPOLIVERI
Provincia di Livorno
INTERDIZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO SULLA SPIAGGIA DI LACONA PER OGGETTO SOMMERSO
ORDINANZA N. 54 DEL 17/05/2024
IL SINDACO
PREMESSO CHE l’art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita “le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”, ed in particolare, che in caso di urgente necessità ad adottare ordinanze con tingibili ed urgenti per interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, e l’art. 54 comma 4 del medesimo decreto, ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
VISTO l’art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo R.U. 11141 del 14.05.24, acclarata al protocollo generale in pari data al n.8366 avente ad oggetto “rimozione oggetto sommerso”, con la quale si segnala nello specchio acqueo di Lacona, la presenza di un tubo di cemento e tondini di ferro sommerso ad una distanza di circa 2 ( due) metri dal bagnasciuga antistante il ristorante Miramar;
RITENUTO di dover adottare delle misure idonee a salvaguardia della pubblica incolumità di persone, nonché a tutela della sicurezza dei bagnanti, nello specifico:
- delimitazione dell’area a terra e a mare, con conseguente divieto di accesso e interdizione del sito e dello specchio acqueo circostante;
- rinvenimento degli oggetti sommersi (tubo in cemento e tondini di ferro) e successivo smaltimento degli stessi;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di evitare che dal materiale sommerso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità dei bagnanti;
VISTI l’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell’Ambiente), e l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
VISTO l’artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 8 comma 1, lett. A) del D. L. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017;
Valutato, che al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica è opportuno adottare misure atte a contrastare eventuali danni a persone e cose;
Considerato che con il D.L. n°112 del 31/03/98 è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti locali in attuazione del Capo I della L. n°59 del 15/03/97.
Visto che la Regione Toscana, in attuazione dell’art.4 della L.15/03/97 n.59, con L.R. 01/12/98 n.88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti “le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (…omissis…) già esercitate dalla Autorità Marittima in regime convenzionale con questa Regione;
RICHIAMATO il Codice della Navigazione, e in particolare l’art.36 che regolamenta la concessione per l’occupazione e l’uso dei beni demaniali.
PRESO ATTO degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, e alla salvaguardia alle persone;
RICHIAMATO il Dlgs. 267/2000 con particolare riferimento all’art. 50 comma 5 e all’art. 54 comma 4.
ORDINA
Articolo 1
(Interdizione dell’area)
Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine è interdetta la navigazione e la balneazione nel tratto di specchio acqueo antistante il ristorante Miram e precisamente nei punti con coordinate geografiche (WGS84) Nord 42°45’35,02” Est 10°18’07,67”, per un raggio di 5 metri, come rappresentato nell’allegato stralcio della presente ordinanza, per il rinvenimento di un tubo in cemento e tondini di ferro semisommerso che potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza della navigazione e della balneazione;
Articolo 2
(Deroghe)
Non sono soggetti al divieto di cui all’articolo 1:
– le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzioni)
Questo Ente si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità; inoltre, è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.
L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:
- dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell’art. 1231, 1161 comma 2 e/o 1164 del Codice della Navigazione.
DISPONE
- Che l’Ufficio Territorio e Ambiente provveda con urgenza alla bonifica e messa in sicurezza dell’area, attraverso il rinvenimento e smaltimento dell’oggetto sommerso “tubo di cemento e tondini di ferro”;
- che il presente provvedimento venga notificato, mediante pec, ai legali rappresentanti delle concessioni balneari dell’arenile di Lacona in prossimità del ristorante Miramar.
DISPONE ALTRESÌ
Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti enti, uffici e associazioni:
- Prefettura di Livorno prefli@pec.interno.it, ufficiodistaccatoelbaprfli@pec.interno.it;
- Al Demanio Pubblico dello Stato-ramo Marina Mercantile_ agenziademanio@pce.agenziademanio.it;
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano_pnarcipelago@postacert.toscana.it
- Capitaneria di Porto di Portoferraio_cp-portoferraio@pec.mit.gov.it,
- Carabinieri di Capoliveri _ stli246450@carabinieri.it
- Carabinieri Nucleo Forestale Portoferraio_fli43575@pec.carabinieri.it,
- Polizia Municipale di Capoliveri_ poliziamunicipale@pec.comune.capoliveri.li.it,
- Ristorante Miramar_bistrot@gmail.com
- Campeggio Valle Santa Maria_ certificata@pec.vsmaria.de
- Rasà Marcello_ marcello2020@pec.it
- che la presente ordinanza sia esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti fino alla rimozione dello stato di pericolo;
- che copia del presente provvedimento venga esposta all’Albo Pretorio del Comune di Capoliveri ai sensi di legge;
- che al presente provvedimento sia data massima diffusione, anche mediante pubblicazione su sito web del Comune di Capoliveri.
RENDE NOTO
- che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituiscareato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all’organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;
Si dà incarico all’Ufficio Segreteria di fornire adeguata informazione alla cittadinanza.
La presente ordinanza è trasmessa:
- all’Ufficio Demanio per opportuna conoscenza;
- alla Polizia Municipale di Capoliveri per i controlli di competenza e transennare l’area.
In attuazione la presente ordinanza è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al t.a.r. entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica entro centoventi giorni dalla notifica stessa.
Il Vice Sindaco
Leonardo Cardelli