COMUNE DI CAPOLIVERI
Provincia di Livorno
DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE DI QUALSIASI GENERE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE E DI DETENERE QUALSIASI RECIPIENTE DI VETRO O LATTINA- EVENTI “LIVE IN CAPOLIVERI SONIC DJ SET”, 5 AGOSTO LOC. LACONA E “NOTTE BLU”.
Ordinanza n. 80 del 24/07/2024
IL SINDACO
Premesso che, nell’ambito del programma delle manifestazioni estive sono previsti, fra l’altro, i seguenti eventi:
- Evento del 25/07/2024 “Live in Capoliveri Sonic DJ Set”;
- Evento del 01/08/2024 “Notte blu”;
- Evento del 05/08/2024 in Loc. Lacona;
Considerato che, per eventi simili, è possibile un incremento del consumo di bevande di qualsiasi tipologia e che è difficoltoso contrastare la presenza di soggetti che consegnano bevande in contenitori di vetro o lattine, che poi quasi sistematicamente sono abbandonate in piazze e strade;
Considerato che l’abbandono di bevande in contenitori di vetro o lattine può causare pericolo per l’incolumità pubblica in quanto vengono calpestate o utilizzate alla stregua di oggetti contundenti;
Ritenuto di dover intervenire per prevenire fenomeni illeciti e pericolosi, vietando a tutti i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali operanti nel comune, la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento dell’evento;
Preso atto della necessità di adottare un provvedimento per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana che preveda:
- Il divieto di vendita nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
- Fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, già previsto e punito dall’art. 7 del D.L. 158/2012, il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 21,00;
- Il divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via contenitori di vetro o lattine per il consumo di bevande;
- Di limitare l’efficacia del provvedimento prescrittivo a tutte le aree interessate dagli eventi sopra indicati con decorrenza dalle ore 18,00 dei giorni 25 luglio, del 1° agosto e del 05 agosto pp.vv. fino alle ore 06.00 dei giorni 26 luglio, 2 agosto e 6 agosto pp.vv.;
- L’obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all’ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;
Visto il D.lgs n. 267/2000 all’art. 54 rubricato “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale” e l’art. 7 bis che fissa l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari;
Visto l’art. 2 c.1 lett. e) del D.M. 05/08/2008, relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;
Visto l’art. 8 del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito in legge, con modifiche dall’art. 1 c 1, L. n. 48 del 18/04/2017;
Vista la direttiva del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – n.11001/1/110(10) del 18/07/2018 a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza – “Safety e Security” per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;
ORDINA
Per tutto quanto narrato precedentemente, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:
- Il divieto di vendita nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, anche in forma itinerante;
- Fermo restando il divieto di vendita, da intendersi anche come somministrazione, di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, già previsto e punito dall’art. 7 del D.L. 158/2012, il divieto di vendita di superalcolici a partire dalle ore 21,00;
- Il divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via contenitori di vetro o lattine per il consumo di bevande;
- Di limitare l’efficacia del provvedimento prescrittivo a tutte le aree interessate dagli eventi sopra indicati con decorrenza dalle ore 18,00 dei giorni 25 luglio, del 1° agosto e del 5 agosto pp.vv. fino alle ore 06.00 dei giorni 26 luglio, 2 agosto e 6 agosto pp.vv.;
- L’obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all’ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;
DISPONE
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:
- Polizia Municipale Capoliveri
- Stazione Carabinieri di Capoliveri
- Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell’Elba
- Regione Toscana
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest
- Commissariato Portoferraio
- Compagnia Carabinieri di Portoferraio
- Guardia di Finanza
- Associazioni di Volontariato coinvolte sul Territorio
- Associazioni di Categoria
- A tutti gli Esercenti;
- Di incaricare la Polizia Municipale di Capoliveri affinché trasmetta la presente ordinanza alle associazioni di volontariato coinvolte sul territorio, alle associazioni di categoria e a tutti gli esercenti;
- La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio online del Comune;
L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative:
- Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e n. 2 sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da 50,00 € a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L.689/81 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’illecito accertato.
INCARICA
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine della vigilanza dell’esecuzione della presente ordinanza e la comunicazione agli esercenti e alle associazioni di Volontariato coinvolte;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Sindaco
F.to Arch. Walter Montagna