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Un fondo di credito per i nuovi nati

PDF Stampa Invia per E-mail Scritto da Ufficio Stampa    Venerdì 26 Febbraio 2010

testata_fnnL’arrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove esigenze e nuove spese. Per sostenerle - fa sapere l'Assessorato comunale alla Famiglia - è stato istituito di recente, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis). Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.

UN CREDITO PARTICOLARMENTE CONVENIENTE

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Resta comunque facoltà degli istituti di credito l'erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall'obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.

Ipotesi con rate mensili per 60 mesi
Importo erogato Importo rata mensile (*)
€ 5.000 € 96,88
€ 4.000 € 77,50
€ 3.000 € 58,13
€ 2.000 € 38,75
€ 1.000 € 19,38

TAEG = TEGM 50% (6,27%) aggiornato al I trim. 2010

Come si ottiene

Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato su questo sito e sul sito www.abi.it.II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l'apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:

  • le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
  • l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
  • in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Nel caso di bambini affetti da malattia rara, dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.